(Come da documento sub A) allegato all'atto costitutivo fatto presso il Notaio Gianfranco Tomezzoli a Verona e identificato dai n. di repertorio 76735 - 76751 - 76760 - 76779 - 76839 - 76845 - 76877 raccolta 21903)
È costituita l’Associazione “Scienza e Tecnica a Verona” (A.S.T.a V.) per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico - scientifico - tecnologico veronese.
L’Associazione è a carattere volontario, senza fini di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale; la sua durata è illimitata. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
L’Associazione ha sede legale in Verona.
L’individuazione di tale sede verrà decisa dal Consiglio. È facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune o comunque della stessa Provincia, ovvero istituire Sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o all’estero.
Sono compiti dell’Associazione:
Costituiscono l’Associazione i soci fondatori e i soci ordinari; possono farne parte persone fisiche, indipendentemente dalla professione o dai titoli posseduti, aziende, istituzioni o enti, purché aderiscano alle finalità dell’Associazione stessa; in questi ultimi casi deve essere designato un legale rappresentante a partecipare all’Assemblea dei soci.
L’Associazione può partecipare quale socio ad altre Associazioni o Enti aventi scopi analoghi, nonché promuovere e coordinare le proprie attività istituzionali anche in concorso con altri Enti, Organismi e Associazioni, nazionali, internazionali o esteri.
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Inoltre sono presenti il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.
Il primo Consiglio dell’Associazione sarà formato dal Consiglio Costituente: tale incarico avrà la durata prevista dallo Statuto salvo diversa richiesta formulata dall’Assemblea dei soci fondatori.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualora gli stessi siano almeno la metà.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio, su proposta del Presidente o dei singoli membri del Consiglio stesso; essa deve essere convocata almeno una volta l’anno e, quando lo richiede almeno un sesto dei soci, non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
L’esercizio sociale chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo del successivo esercizio. I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio entro il 31 Marzo dell’anno sociale successivo per deliberare in merito. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’Avviso di Convocazione contenente l’Ordine del Giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
La presenza del socio in Assemblea può avvenire per delega, ma non sono ammesse più di due deleghe a uno stesso socio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in loro assenza, dal socio più anziano per iscrizione. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea
Possono intervenire all’Assemblea, senza peraltro farne parte, i soci onorari e quanti altri siano stati invitati espressamente dal Consiglio.
L’Assemblea stabilisce le linee operative e programmatiche dell’Associazione; essa approva i bilanci consuntivo e preventivo, il programma annuale delle attività; le sue delibere sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei soci presenti: in caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente.
L’Assemblea elegge, scegliendo tra tutti i soci, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio, il Segretario e il Tesoriere che durano in carica tre anni.
Il Consiglio si compone di quattro membri eletti, oltre al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere che ne fanno parte integrante, tutti con diritto di voto; il Consiglio è eletto dall’Assemblea, dà attuazione alle direttive e al programma di attività approvato dall’Assemblea, stabilisce la quota annua di iscrizione: al suo interno le delibere sono adottate a maggioranza: in caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo e all’ammontare della quota associativa. Tali delibere devono essere ratificate nell’Assemblea ordinaria da tenersi, come già menzionato entro il 31 Marzo dell’anno sociale successivo.
Le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede l’Assemblea e il Consiglio, è responsabile personalmente degli atti e delle scelte individualmente assunti; condivide la responsabilità con l’Assemblea o il Consiglio per gli atti e le scelte assunti su delibere di questi.
Il Presidente può essere revocato, con voto motivato dei due terzi dei soci, riuniti in apposita Assemblea; in blocco decade automaticamente l’intero Consiglio e l’Assemblea stessa provvede alla nomina immediata di un Commissario che resta in carica in attesa di nuove regolari elezioni da tenersi entro trenta giorni dalla revoca.
In caso di morte o dimissioni volontarie di uno dei membri del Consiglio, accede alla carica il primo dei soci candidato nella precedente elezione e non nominato; nel caso si tratti del Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, è il Consiglio stesso a decidere la sostituzione ad interim: il tutto fino alla prima Assemblea ordinaria per nuove elezioni.
Il Vicepresidente fa le funzioni del Presidente nel caso di sua impossibilità; aiuta il Presidente nei suoi compiti e ha gli stessi poteri e responsabilità quando agisce in sua vece.
Il Segretario è eletto dall’Assemblea, tiene il protocollo della corrispondenza e redige i verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio; tali verbali devono essere firmati, quale garanzia, con firma congiunta dal Segretario e dal Presidente.
Il Tesoriere tiene la contabilità dell’Associazione e il registro dei versamenti delle quote annuali di adesione.
La domanda di iscrizione all’Associazione va indirizzata al Presidente, viene sottoscritta dal Segretario, vagliata e approvata dal Consiglio.
La qualifica di socio diviene effettiva dopo il versamento della quota sociale annuale di iscrizione, si perde per dimissioni volontarie o per espulsione motivata votata dal Consiglio e ratificata dall’Assemblea.
Il mancato versamento della quota di iscrizione entro la scadenza per l’anno sociale in corso comporta la decadenza della qualifica di socio.
È prevista, a discrezione del Consiglio, la nomina di Soci Onorari, senza limite di numero. Questi verranno inclusi in un Albo d’Oro della Associazione e potranno partecipare all’Assemblea dei soci senza avere però diritto di voto o di essere eletti a cariche dell’Associazione stessa.
La quota o contributo associativo non è trasmissibile, eccettuato i trasferimenti mortis causa.
A ogni socio viene rilasciata una tessera che lo legittimi all’esercizio dei propri diritti statutari.
I soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre all’importo delle rispettive quote dovute, di cui a nessun titolo e per nessun motivo potranno richiedere la restituzione.
I soci fondatori hanno immediato diritto di voto e di essere eletti nelle cariche previste.
I soci ordinari (iscrittisi cioè in tempi posteriori alla costituzione dell’Associazione) entreranno in possesso di tali diritti nell’anno sociale successivo a quello della loro prima iscrizione. Chi, decaduto dalla qualifica di socio per motivi citati nel precedente articolo, vuole tornare a iscriversi verrà ritenuto a tutti gli effetti nuovo socio.
Come prescritto dalla Legge 675/96, in materia di protezione di dati personali, i soci dovranno firmare una dichiarazione di consenso.
Per il trattamento e la conservazione di tali dati sono responsabili il Presidente, il Segretario e due soci, che possono essere non facenti parte del Consiglio e la cui carica sarà a tempo indeterminato. Il suddetto incarico viene conferito dal Consiglio e dallo stesso potrà essere revocato con giusta motivazione.
Il Consiglio può stabilire l’entrata in vigore di nuove cariche (anche esterne al Consiglio stesso) nel momento in cui se ne presenti la necessità e può altresì revocarle nel momento in cui non siano più necessarie.
L’Associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari provenienti dal proprio patrimonio, da donazioni, sovvenzioni, eredità sia dei soci che di terzi; per alcune delle attività, organizzate sempre in conformità dei fini istituzionali, può inoltre richiedere ai soci che desiderino parteciparvi, il versamento di corrispettivi specifici.
Il patrimonio sociale è costituito dai proventi delle quote associative e da eventuali beni mobili, immobili e valori; esso è gestito dal Consiglio; detti beni sono inalienabili.
L’accettazione di beni o lasciti è competenza del Consiglio che dovrà relazionare in merito l’Assemblea dei soci.
L’Associazione può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, di prestazione di servizi e di fruizione di finanziamenti idonee, utili o necessarie al conseguimento dei propri fini associativi.
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri eletti annualmente dall’Assemblea dei Soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri nominati dall’Assemblea ordinaria dei Soci; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro giudizio sarà inappellabile.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, con l’intervento di almeno due terzi dei soci e con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento il patrimonio sociale è destinato al Comune di Verona o altro Ente morale pubblico o privato che lo accetti con permanenza del vincolo di inalienabilità. La reperibilità di tale ente sarà l’ultimo incarico del Consiglio.